La Giunta regionale del Lazio, con la Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016, ha approvato i criteri per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione, nonché le procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo.
Il regolamento disciplina gli interventi a carattere ordinario in materia di spettacolo dal vivo, finanziati con il Fondo di cui all’articolo 23 della L.R. n. 15/2014.
Possono partecipare soggetti giuridici privati ed enti pubblici (per maggiori dettagli consultare il bando).
Per attività di produzione dello spettacolo dal vivo si intendono quelle di creazione artistica e di allestimento tecnico di un evento di spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza, realizzate con il lavoro di artisti, tecnici e organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinate a un pubblico.
PER IL 2016 le domande dovranno essere presentate dalle ore 12 del 3 maggio alle ore 12 del 30 maggio 2016 tramite GeCoWEB (www.lazioinnova.it/gecoweb), applicativo che richiede il preventivo accreditamento dei soggetti richiedenti. Inoltre le domande, una volta finalizzate sulla piattaforma GeCoWEB, dovranno essere trasmesse, firmate digitalmente, all’indirizzo di posta certificata incentivi@pec.lazioinnova.it entro le ore 24 del 30 maggio 2016.
PER IL 2017 le domande dovranno essere presentate dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno 2017 tramite GeCoWEB (www.lazioinnova.it/gecoweb), applicativo che richiede il preventivo accreditamento dei soggetti richiedenti. Inoltre le domande, una volta finalizzate sulla piattaforma GeCoWEB, dovranno essere trasmesse, firmate digitalmente, all’indirizzo di posta certificata incentivi@pec.lazioinnova.it entro le ore 24 del 30 giugno 2017.
Per tutte le informazioni, visita la pagina dedicata.
Fonte: LazioInnova
Attività Aprile 2025 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |