LA SOCIETA' COOPERATIVA, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE DI CUI AGLI ARTT. 2512 E SEGUENTI DEL C.C., SI PROPONE DI FAR ESERCITARE AI PROPRI SOCI L'ATTIVITA' DI: REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE DI OPERE EDILI PUBBLICHE E PRIVATE; RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI, ABITAZIONI, STABILIMENTI, ECC.