Possono accedere al percorso formativo le ragazze ed i ragazzi che: • sono in possesso di spid o cns/cie • sono di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale del Programma Garanzia Giovani; • sono non occupati, intendendosi per tali i giovani per i quali non è presente un rapporto di lavoro attivo; • non sono inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); • non sono inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine professionale. Per l’iscrizione al portale e le altre pratiche amministrative è prevista l’assistenza personalizzata [Obbligatorio]
Possono accedere al percorso formativo i disoccupati (uomini e donne) di lunga durata che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: - hanno compiuto 18 anni; - hanno presentato, da almeno 12 mesi, una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) - non svolgono attività lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva. - Ovvero sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986; - non fanno parte, in qualità di socio o amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva. *Nel caso di lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in 8.145,00 euro annui lordi, calcolato al netto dei contributi a carico del lavoratore. Nel caso di lavoratore autonomo, tale limite di reddito è quantificabile in 4.800,00 euro annui. INSIEME a: Donne inattive • che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o in cerca di occupazione al momento della presentazione della domanda – non hanno quindi un’iscrizione ad un centro per l’impiego; nel caso della DID (dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa) se ha più di 12 mesi va bene, altrimenti va tolta. • hanno già compiuto il 18esimo anno di età; • non svolgono attività lavorativa e/o non sono titolari di partita IVA attiva; • non fanno parte, in qualità di socio o amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva. [Obbligatorio]